Art. 6.
(Personale).

      1. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione della presente legge, è stabilito in cinquanta unità, di cui cinque di livello dirigenziale, oltre il direttore.
      2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, prevede l'assegnazione delle qualifiche e dei livelli del personale di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per apportare modifiche al numero e all'articolazione dell'organico, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.